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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

La, Commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del Ministro per l'interno, e' composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore dalla divisione Forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, del comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma, di esame, e da un docente universitario incaricato all'Accademia. Segretario della Commissione e' un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello.