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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti: a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di ufficiali; ((b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri)) . c) non essere stati gia' espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perche' riprovati; d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare. I concorrenti di cui al comma, secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potesta' o del legale rappresentante; se gia' alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorita' militare competente. I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra piu' grave.