Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 18
Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' di cui al comma terzo dell'art. 3 e' elevato ad anni trenta.
Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' di cui al comma terzo dell'art. 3 e' elevato ad anni trenta.