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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo art. 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti COnsigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea. Il riconoscimento di cui al precedente comma e' subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio, permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.