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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, e' liquidata: a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia, ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale; b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.