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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina e' necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento e' stabilito con decreto del Ministro per l'interno. L'Accademia provvede: ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.