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Legge 31 maggio 1964, n. 357 · Legge 31 maggio 1964, n. 357 — Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Legge 31 maggio 1964, n. 357 Art. 28

In KraftAmtlicher Text

Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, e imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 1 novembre 1963, n. 1457 , nonche' le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono, esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. (5) ((6))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all' articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel testo sostituito dall' articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , e' prorogata sino al 31 dicembre 1971". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 23 dicembre 1970, n. 1042 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all' articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel testo sostituito dall' articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , gia' prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall' articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972".