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Legge 31 maggio 1964, n. 357 · Legge 31 maggio 1964, n. 357 — Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Legge 31 maggio 1964, n. 357 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidita' e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle localita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965. ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito senza modificazioni dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall' art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1966"