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Legge 20 maggio 1964, n. 346 · Legge 20 maggio 1964, n. 346 — Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari

Legge 20 maggio 1964, n. 346 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.