Legge 10 maggio 1964, n. 336 Art. 3
Le disposizioni di cui all' articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.