Legge 10 maggio 1964, n. 336 Art. 1
I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'. Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.