Legge 26 aprile 1964, n. 314 Art. 4
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verri fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro, e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.