Legge 10 aprile 1964, n. 193 Art. 65Onere finanziario
TITOLO VIII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 14 58 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.