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Legge 10 aprile 1964, n. 193 · Legge 10 aprile 1964, n. 193 — Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Legge 10 aprile 1964, n. 193 Art. 62Norme in materia di trattamento economico

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. ((1))

------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l'assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193 e' soppresso.