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Legge 5 aprile 1964, n. 284 · Legge 5 aprile 1964, n. 284 — Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 46Norme in materia di trattamento economico

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)che gli assegni personali pensionabili previsti dal presente articolo sono soppressi.