Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 34Rapporto informativo e giudizio complessivo
TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE
Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo. Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo e' compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.