Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 30Promozione a commesso e commesso capo
TITOLO V CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO ED AUSILIARIO TECNICO - ACCESSO E SVOLGIMENTO
Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.