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Legge 5 aprile 1964, n. 284 · Legge 5 aprile 1964, n. 284 — Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 12Attribuzioni del personale ausiliario

TITOLO I CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

In KraftAmtlicher Text

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine, e della pulizia negli uffici nonche' alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.