Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 10Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
TITOLO I CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE
Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e puo' essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.