Legge 23 marzo 1964, n. 207 Art. 3
Alla spesa di lire due miliardi dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456 , concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.