Legge 20 marzo 1964, n. 162 Art. 7
Il Comitato cessera' dalle sue funzioni il 30 giugno
1966. Le iniziative eventualmente non concluse saranno portate a termine dal Ministro per la pubblica istruzione valendosi dei residui dei fondi appositamente stanziati in bilancio a norma dell'articolo 5.