Legge 20 marzo 1964, n. 162 Art. 10
Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro C autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.