Legge 12 marzo 1964, n. 128 Art. 4
Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.