Legge 12 marzo 1964, n. 128 Art. 2
Il presidente e i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presidente e i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.