Legge 26 febbraio 1964, n. 119 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.