Legge 18 febbraio 1964, n. 48 Art. 6
I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.