Legge 18 febbraio 1964, n. 48 Art. 17
E' consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.