Legge 18 febbraio 1964, n. 48 Art. 14
Il beneficio della gratuita' o semigratuita' per benemerenza di famiglia, e' sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi di comprovata infermita'.
Il beneficio della gratuita' o semigratuita' per benemerenza di famiglia, e' sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi di comprovata infermita'.