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Legge 10 novembre 1963, n. 1532 · Legge 10 novembre 1963, n. 1532 — Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635

Legge 10 novembre 1963, n. 1532 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 e' autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 . Le modalita' e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 .