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Legge 8 novembre 1963, n. 1519 · Legge 8 novembre 1963, n. 1519 — Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64

Legge 8 novembre 1963, n. 1519 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'art. 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1965.