Legge 8 novembre 1963, n. 1519 Art. 3
Sul fondo di cui all'articolo 1 graveranno altresi' i contributi ordinari, da attribuirsi con le modalita' indicate nell'articolo 2, agli altri Enti ed istituzioni teatrali citati dall' art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , nonche' quota parte degli oneri connessi alle facilitazioni di viaggio concesse dal Ministero dei trasporti alle categorie dei lavoratori dello spettacolo.
Verweist auf
- Legge 8 novembre 1963, n. 1519 Art. 7