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Legge 4 novembre 1963, n. 1457 · Legge 4 novembre 1963, n. 1457 — Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Legge 4 novembre 1963, n. 1457 Art. 8

Sospensione del pagamento dei tributi - Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali

In KraftAmtlicher Text

E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. (6) ((7)) Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati. (3)

-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20 , ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall' art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1968". -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (conl'art. 4, comma 1) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni". -------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1970, n. 1042 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni".