Legge 4 novembre 1963, n. 1457 Art. 6
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessario per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessario per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.