Legge 4 novembre 1963, n. 1457 Art. 29
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 . E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. ((Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata)) . Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465 . ((Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto)) .