Legge 4 novembre 1963, n. 1457 Art. 10
Sospensione del pagamento dei tributi - Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali
((Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato)) .