Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 ottobre 1963, n. 1430 · Legge 31 ottobre 1963, n. 1430 — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Legge 31 ottobre 1963, n. 1430 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di sottoufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione della Aeronautica militare.