Legge 31 ottobre 1963, n. 1430 Art. 10
Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell' art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80