Legge 31 ottobre 1963, n. 1424 Art. 4
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 35.500.000.000.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 35.500.000.000.