Legge 31 ottobre 1963, n. 1424 Art. 1
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.