Legge 31 ottobre 1963, n. 1418 Art. 8
Per l'esercizio finanziario 1963-64, l'assegnazione a favore della Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi di cui all' articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e' autorizzata in lire 190.000.000.