Legge 31 ottobre 1963, n. 1418 Art. 10
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-64, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .