Legge 21 agosto 1963, n. 1197 Art. 32
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1963-64 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio medesimo.