Legge 21 agosto 1963, n. 1197 Art. 27
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.