Legge 21 agosto 1963, n. 1197 Art. 25
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unita' di personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .