Legge 21 agosto 1963, n. 1197 Art. 20
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 413, 413-bis, 574, 574-bis, 625 e 625-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.