Legge 21 agosto 1963, n. 1197 Art. 16
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1963-1964, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 . Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo articolo 33 ed e devoluto al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1964 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 . Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.