Legge 5 marzo 1963, n. 389 Art. 6
I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.
I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.