Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 marzo 1963, n. 389 · Legge 5 marzo 1963, n. 389 — Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Legge 5 marzo 1963, n. 389 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione e' meramente indicativa Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facolta' di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non puo' essere inferiore a lire 510. Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.