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Legge 5 marzo 1963, n. 389 · Legge 5 marzo 1963, n. 389 — Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Legge 5 marzo 1963, n. 389 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla "Mutualita' pensioni" la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi. A tale onere si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 , e successive modificazioni.