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Legge 5 marzo 1963, n. 389 · Legge 5 marzo 1963, n. 389 — Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Legge 5 marzo 1963, n. 389 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche e integrazioni.